Da molti decenni i Governi che si sono succeduti, hanno previsto con l’applicazione di Decreti Legge, poi convertiti in Leggi definitive, o promulgando direttamente con Leggi specifiche, differenti meccanismi di calcolo delle pensioni, applicando ogni volta aliquote, scaglioni e criteri differenti di valutazione per l’applicazione della perequazione della pensione.
COS'E' LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI?
E' un istituto giuridico che prevede un meccanismo di RIVALUTAZIONE annuale delle prestazioni sociali e pensionistiche erogate dai diversi Enti e Istituti di Previdenza Pubblica e sociale come INPS, Ex INPDAP e le Casse professionali private. La rivalutazione annuale è legata all'andamento dell'inflazione, cioè al costo della vita e viene applicata ogni anno a partire dal mese di Gennaio. Il calcolo non è molto semplice in quanto vi è un’indice ISTAT programmatico provvisorio a cui poi ne segue uno definitivo: è su questo ultimo indice che deve essere effettuato il calcolo corretto. L’istituto in questione “perequazione della pensione” si prefigge di proteggere il potere d’acquisto dei pensionati e assicurare un tenore di vita adeguato e costante nel tempo. Infatti l'importo pensionistico dovrebbe essere adeguato ogni anno all'aumentare del costo della vita sulla base dei parametri di riferimento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
COME SONO VARIATE LE PENSIONI NEGLI ULTIMI DECENNI
Infatti, in un primo momento la Legge n. 448 del 1998, all’ art. 34 comma 1, prevedeva un meccanismo che imponeva l’indicizzazione piena (100%) per le pensioni più basse (sino a 3 volte il minimo Inps ossia per il 2012 (all’incirca pari ad €.1.405,05 lordi) e percentuali sempre molto alte (95% / 70%) anche per importi di pensione superiori a tre volte il minimo Inps (così sino a 6 volte il minimo Inps).
IL BLOCCO DELLE RIVALUTAZIONI DELLE PENSIONI DEL GOVERNO MONTI - FORNERO
Invece il Governo Monti - Fornero, nel 2011, ha previsto il blocco della rivalutazione della pensione, per gli anni 2012 e 2013, per tutti i pensionati che percepivano una pensione lorda superiore ad €.1.405,05. Alcuni pensionati hanno presentato ricorso e la questione è stata sottoposta, con ordinanza, all’attenzione della Corte Costituzionale.
LA CORTE DI CASSAZIONE DICHIARA ILLEGITTIMO IL BLOCCO DELE PENSIONI
La Suprema Corte e le Corti di Cassazione di svariati tribunali d'Italia sono state spesso chiamate ad esprimersi in materia di costituzionalità su questi repentini stravolgimenti e continue revisioni del meccanismo di perequazione:
La Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 2015, dichiarò incostituzionale “il blocco della rivalutazione della pensione” previsto dalla Legge Monti - Fornero.
I consulenti legali Alessandro Milani e Celeste Collovati nel loro ricorso avevano sottolineato a chiare lettere più volte la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della reiterazione dei blocchi della perequazione operata nel tempo da vari governi. Nel caso di specie il Governo Monti-Fornero con il decreto Salva Italia (n. 201/2011) che ha operato il blocco per il 2012-2013 nonché la Legge di stabilità Letta per l'anno 2014-2015 e il Decreto Renzi (n. 65/2015) convertito in Legge (109/2015) che ha ridotto drasticamente le percentuali di calcolo della rivalutazione (anche del 50%) per ogni fascia di reddito operando anche retroattivamente dal 2012 sino al 2016. L'ordinanza accoglie tutte le argomentazioni presentate e svolte nel nostro ricorso relative alla legittimità costituzionale dei blocchi operati e in particolare quella relativa alle pensioni superiori a 6 volte il minimo Inps. Tali fasce di reddito hanno subito il blocco integrale della perequazione dal lontano 2012 ad oggi, oltre a tutti i pensionati che percepiscono una pensione da 3 volte a 6 volte il minimo Inps, i quali hanno avuto una riduzione superiore al 50% della perequazione dovuta".
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I PARZIALI RIMBORSI DEL GOVERNO RENZI
Successivamente nel vuoto normativo esistente, il governo Renzi con decreto legge n. 65 del 2015 - convertito poi con successive modifiche nella legge 17 Luglio 2015 n. 109, entrato in vigore il 21 maggio 2015 - ritenne di dover dare attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale disponendo solo parziali rimborsi della rivalutazione (una tantum) limitandoli ad alcune fasce di pensionati (da tre a sei volte il minimo della pensione sociale) e ribadendo il blocco delle pensioni per coloro che percepiscono una pensione superiore a sei volte il trattamento minimo INPS.
A tale disposizione venne data attuazione con Circolare della Direzione Centrale Pensioni INPS n. 125 del 25 giugno 2015, il Legislatore ha espressamente stabilito con: “l'art. 1 del D.L. 65 del 2015 convertito in legge, la modifica del comma 25 dell'art 34 della Legge 23.12.1988 del 448, riconoscendo per gli anni 2012 e 2013 una rivalutazione dei trattamenti pensionistici:
- nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
- nessuna rivalutazione per tutti i trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
- inoltre il Legislatore con il decreto Legge 109 del 2015 ha introdotto all'art. 34 comma 1 della Legge n. 448 del 1998 il comma 2 bis, con il quale ha ridotto la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 20% per gli anni 2014 e 2015 e del 50% a decorrere dal 2016.
LE MODIFICHE DEL GOVERNO LETTA SULLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI
Prima dell’intervento del Governo Renzi, ma chiaramente non di minore importanza era intervenuto anche il Governo Letta in materia con la Legge n° 147 del 27 dicembre 2013.
Il governo Letta con l’art. 1, comma 483, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013, ed entrata in vigore il 01/01/2014 - dispose sempre in materia di blocco della perequazione delle pensioni nella seguente forma:
La rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta, per il triennio 2014-2016, nella misura:
a) del 100% della percentuale di variazione accertata dall’ISTAT per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il minimo predetto;
c) del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il minimo predetto;
d) del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minino INPS e pari o inferiori a sei volte il minimo predetto;
e) del 40% per il 2014 e del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Limitatamente al 2014 la norma in interesse dispone, altresì, che la rivalutazione “non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS”.
IL RICORSO DELL'AVVOCATO MILANI ALESSANDRO ALLA CORTE DI CASSAZIONE
Pertanto, riportati tutti i fatti sopra esposti, si evidenzia come i trattamenti pensionistici nel corso degli anni hanno subito indicizzazioni di varia misura e ad ogni cambio di Governo, sono state approvate Leggi di bilancio che dispongono differenti aliquote, scaglioni e criteri di valutazione differenti al fine di determinare l’importo di perequazione dovuto a ciascun pensionato.
Per questi fatti molti pensionati, da tutta Italia, si sono rivolti ai Legali di Dirittissimo che hanno promosso un’azione per far dichiarare incostituzionale il Decreto Legge n. 65 del 2015 nonchè la legge di stabilità n. 147 del 2013 “Governo Letta”.
Con sentenza n. 250 del 2017 la Corte Costituzionale si è definitivamente pronunciata in ordine alla questione "blocco della rivalutazione della pensione" respingendo i ricorsi presentati e dichiarando costituzionalmente legittima la Legge n. 109 del 2015, "Legge Renzi", ritenendo proporzionata la misura in un’ottica di solidarietà intergenerazionale del sistema di previdenza sociale. In sintesi il sacrificio a cui si sottopongono i pensionati è giustificato nell’ottica di garantire il sistema anche per le future generazioni oltre che per il momento attuale.
ULTERIORI MODIFICHE AGLI INDICI DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI APPLICATE NELLE ULTIME LEGGI DI BILANCIO
Ad oggi la LEGGE DI BILANCIO 2019: co. 260 della Legge n. 145/2018 a partire dal 1° gennaio 2019 ed in via transitoria per il triennio 2019-2021 viene rivisto nuovamente il meccanismo di perequazione.
Legge n. 160/2019 Legge di bilancio 2020: ulteriormente modificato il sistema della rivalutazione, soffermandosi sulla disciplina transitoria in materia di perequazione (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021, ed è intervenuta introducendo una nuova disciplina che verrà applicata dal 2022.
RIFERIMENTI NORMATIVI SULLE MODIFICHE APPORTATE ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
1. D.L. n. 201 del 2011- convertito in legge
1a. Tribunale di Palermo sezione lavoro e corte dei Conti Emiglia Romagna e Liguria 1b. legge di stabilità del 2014 - Governo Letta - 1c. sentenza n. 70 del 2015, 1d. decreto legge n. 65 del 2015 convertito i legge 109 del 201
2. Evoluzione legislativa
2a. D.l. 19 settembre n. 384 2b. Legge n. 449 del 27-12-1997 - Governo Prodi - 2c. Legge n. 247 del 2007 2d. Dl. 211 del 2011 al cui art. 24. comma 25 - convertito in Legge 214 del 2011 - 2e. Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 - Governo Letta - 2f. D.L. n. 65 del 2015 - convertito in legge n. 109 del 2015 - 2g. Legge di stabilità n. 145 del 2018 art. 1 comma 260
3. Evoluzione giurisprudenziale
3a. Sentenza n. 30 del 2004 3b. Sentenza n. 316 del 2010 3c. ordinanza del 6 novembre 2013, Sezione lavoro del Tribunale di Palermo, 3d. ordinanza 13 maggio 2014 Corte dei Conti, Regione Emilia-Romagna 3e. ordinanza del 25 luglio 2014 Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria 3f. sentenza Corte Costituzionale n. 70 del 2015 3g. Sentenza Corte Costituzionale n. 250 del 2017
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Articolo aggiornato al 8 Giugno 2021
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Buongiorno,
la perequazione interessa anche il calcolo sull'importo delle nuove pensioni che si percepiranno a partire da aprile 2023?
Grazie.
La perequazione delle pensioni è anticostituzionale in quanto viene fatta in base alle fasce di pensioni.Secondo lo scrivente il caro vita è per tutti non è per fasce di pensioni.