top of page
  • Immagine del redattoreAvvocato MILANI Alessandro Giovanni

Diritto alla perequazione della pensione: la Corte dei Diritti dell'Uomo Rigetta il ricorso

Aggiornamento: 25 feb 2022

Buongiorno a tutti i pensionati ricorrenti,


come ben sapete è dall’agosto del 2015 l'abogado Alessandro Milani cerca di difendere un diritto ossia il diritto alla pensione e alla sua perequazione. Nel caso di specie lo Studio Milani si batte per veder riconosciuto il diritto a ricevere la perequazione della pensione. Inizialmente facendo conoscere la questione alle persone interessate, attraverso vari interventi in Radio Padania, successivamente, grazie al passa-parola dovuto al numero sempre più crescente di persone interessate alla procedura.


Ho sempre invitato le persone a riflettere, prima di aderire a tale procedura giudiziale, in quanto la questione era molto complessa, anche se i presupposti giuridici a favore dei pensionati erano numerosi e a mio avviso di notevole importanza.

Per l’appunto, si è proceduto con il deposito di vari ricorsi volti ad ottenere una pronuncia di incostituzionalità del decreto legge n. 65 del 2015, successivamente convertito in legge n. 109 del 2015.


Le numerose motivazioni, a sostegno dell’illegittimità costituzionale di tale legge, presenti nel testo del ricorso sono tutte state riconosciute non manifestamente infondate dal Giudice di primo grado, per tale motivo quest’ultimo ha con ordinanza, n.124 del 30 aprile 2016 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana), rimesso la questione alla Corte Costituzionale.


Il primo dicembre 2017 la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza sulla questione e ha negato il diritto di tutti pensionati a vedere riconosciuta la perequazione della pensione, adducendo a sostegno delle proprie motivazioni argomenti di tipo economico, per l’esattezza (parametri di bilancio che l’Italia deve rispettare avendo aderito alla Comunità Europea).


I professionista prendeva atto della pronuncia della Corte Costituzionale, pur non condividendone le argomentazioni, in quanto generiche, circostanziali ed economiche. Per queste ragioni si è voluto approfondire la questione anche avanti il diritto europeo, ossia avanti la Corte dei diritti dell’uomo (CEDU). A seguito di una valutazione complessa, si è deciso di intraprendere tale ricorso in virtù della palese violazione di alcuni articoli della suddetta convenzione, ossia l’art. 6 (giusto processo) e dell’art.1 comma 1 del protocollo addizionale della Convenzione (diritto di proprietà) che in questo caso veniva violato.


Il professionista inviava regolarmente, tutta la documentazione a prova del danno subito dai ricorrenti compresi gli atti dei giudizi ordinari incardinati in Italia. Tale documentazione veniva consegnata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per ciascun ricorrente. Quest’ultima riceveva, accettava e registrava positivamente il ricorso tanto che veniva attribuito un numero di ruolo; per precisione il n. 25362/2018. Quindi la Corte riteneva ammissibile il ricorso e superato il primo vaglio di ammissibilità.


In data 19 ottobre 2018 la Corte europea dei diritti dell’uomo consegna allo scrivente una comunicazione in cui informa che il Giudice Unico, ha dichiarato inammissibile (nel merito) il ricorso, in quanto nessuna violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dei pensionati è intervenuta nel caso di specie. La Corte a fondamento di tale decisione si riporta integralmente alle motivazioni di una recentissima sentenza Aielli and others v Italia (dec), App. Nos. 27166/2018 and 27167/2018 del 10 luglio 2018).


E’ necessario sottolineare che la Corte nelle motivazioni della sentenza, pur riconoscendo l’esistenza di una violazione dei Vostri diritti in termini di ingerenza da parte del Governo Italiano, ha dovuto considerare il Vostro sacrificio, proporzionato, tenuto conto del contesto economico finanziario difficile ed alla tenuta del sistema pensionistico italiano per le future generazioni.


La sentenza della Corte è definitiva e non può essere oggetto di ricorsi davanti ad un comitato, a una camera o alla Grande Camera.


Il professionista, nonostante, la pronuncia “negativa” della Corte dei Diritti dell’Uomo è soddisfatto del lavoro sin qui svolto e ringrazia della fiducia accordata da ciascun ricorrente e per avermi permesso di portare all’attenzione della Corte Europea dei diritti dell’uomo un caso così complesso.

Il professionista dello Studio MILANI resta, comunque, disponibile per eventuali chiarimenti, anche telefonici o di persona - previo appuntamento - per chiarire le motivazioni della sentenza.


Porgo i miei migliori saluti


Abogado Alessandro Giovanni Milani.

101 visualizzazioni0 commenti