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RICORSO per la MANCATA RIVALUTAZIONE delle PENSIONI d'ORO oltre i 100.000 euro

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’:

Riduzione percentuale per 5 anni dal 2019 al 2023 applicato alle pensioni il cui ammontare lordo annuo supera i 100.000 euro.

La legge n. 145 del 2018 all’art. 1 commi da 261 a 269 prevede l’applicazione di una percentuale di riduzione da applicare a ciascun pensionato che percepisca una pensione lorda superiore ad € 100.000 lordi annui, per ben 5 anni consecutivi. Tali percentuali di riduzione sono decrescenti all’aumentare dell’importo lordo di pensione, ma come sopra riportato vengono applicati per un lungo periodo 5 anni consecutivi.

COS'E' IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI D'ORO

Il CONTRIBUTO di SOLIDARIETA’ è un PRELIEVO straordinario che insiste prevalentemente su tutte le pensioni oltre i 100 mila euro annui, le così dette "Pensioni d'oro" su cui viene applicata una riduzione percentuale.

​In ragione del cosiddetto "principio di solidarietà intergenerazionale del sistema previdenziale" i vari Governi che si sono succeduti negli anni hanno utilizzato questi fondi per costituire e accantonare risorse a sostegno delle varie Leggi di stabilità.​

Tale forma di prelievo è sostanzialmente slegata dagli orientamenti politici della classe dirigente al governo tantochè queste misure di prelievo (continue e sempre più pressanti) sono state introdotte da tutti i Governi al fine di destinare risorse per ripianare parte del debito pubblico dovuto alle varie crisi economiche e finanziare l'innalzamento delle pensioni minime del Reddito di Cittadinanza e a permettere a tutti quei lavoratori che hanno aderito alle varie forme della "QUOTA 100" e successive di andare in pensione anticipatamente.

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Il RICORSO COLLETTIVO per far riconoscere la non manifesta infodatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art 1 commi da 261 a 269 delle legge di stabilità n. 145 del 2018 incostituzionalità

L’avvocato Alessandro Giovanni Milani e il suo staff di esperti consulenti previdenziali operano da molti anni nel settore delle consulenze pensionistiche e previdenziali. Si occupano di salvaguardare e tutelare i diritti dei pensionati.

I professionisti dello studio hanno individuato alcuni profili di incostituzionalità della Legge n. 145/2018 (art.1, commi da. 261 a 269) che prevedeva una iniqua decurtazione per un periodo di tempo molto lungo di ben 5 anni dal 2019 al 2023, in prevalenza sui pensionati che percepiscono pensioni elevate e che sono andati in pensione con il calcolo misto (ovvero contributivo – retributivo).

Inoltre, un altro aspetto di incostituzionalità di questa legge, può ravvisarsi nel fatto che tale decurtazione debba essere eccezionale (e l’eccezionalità deve essere motivata) ed utilizzata per brevi periodi temporali, quindi non utilizzata di continuo e per più anni consecutivi.

RICORSO per determinare la quantificazione della MANCATA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016 e CORRISPONDERE ai ricorrenti le quote dovute

​Il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro con ordinanza n. 124 del 30 aprile 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale) accogliendo il ricorso di 10 pensionati presentato dall'Avvocato Alessandro Giovanni MILANI in collaborazione con l'avvocato Celeste Collovati ha riconosciuto elementi di incostituzionalità dei provvedimenti adottati e reiterati a partire sin dal 2011 dai Governi Monti-Letta in materia previdenziale per la mancata rivalutazione degli importi pensionistici.

Nel ricorso, i ricorrenti chiedono che l'Istituto di Previdenza Sociale INPS venga condannato a corrispondere a tutti i ricorrenti la mancata rivalutazione degli importi pensionistici e venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del Decreto-Legge 21 maggio 2015 n. 65, convertito con successive modifiche in Legge 17 luglio 2015 n. 109, nonché l'art. 1 comma 483 della legge n° 147 del 27 dicembre 2013 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

 

Con il presente ricorso le suddette norme vengono censurate di incostituzionalità, nel quale si chiede la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, previa valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. Leggi il ricorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

  • Ordinanza Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 213 del 17/10/2019

  • Ordinanza Corte dei Conti Lazio n. 75/2020

  • Ordinanza Corte dei Conti Sardegna n. 76/2020

  • Ordinanza del Tribunale di Milano n. 46/2020

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020 dell'11.11.2020.

Ricorso dell'Avvocato MILANI Alessandro Giovanni per INCOSTITUZIONALITA'
della Legge n.145 del 2018

Approfondimenti
La stampa nazionale informa i pensionati
e mette in evidenza il ricorso
dell'Avvocato Alessandro Giovanni MILANI

FirenzePost perequazione pensione avvoca

PENSIONI e PEREQUAZIONE

IL TRIBUNALE DI MILANO: I BLOCCHI DEGLI ASSEGNI NON POSSONO ESSERE REITERATI E RIMANDA LA QUESTIONE ALLA CONSULTA

MILANO – Notizia favorevole ai pensionati sacrificati dal Governo [...] Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cumulativo di 10 pensionati presentato dai legali Alessandro Milani e Celeste Collovati tanto da rimandare la questione alla Corte Costituzionale...

 

DI PAOLO PADOIN - FIRENZE POST - 5 MAGGIO 2016

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Il Tribunale di Milano rinvia alla Corte Costituzionale i ricorsi per la rivalutazione delle pensioni

Nel nostro ricorso abbiamo a chiare lettere sottolineato più volte la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della reiterazione dei blocchi della perequazione operata nel tempo da vari governi. Nel caso di specie il Governo Monti-Fornero con il decreto Salva Italia che ha operato il blocco per il 2012-2013 nonché la Legge di stabilità Letta per l'anno 2014-2015 e il Decreto Renzi (n. 65/2015) convertito in Legge che ha ridotto drasticamente le percentuali di calcolo della rivalutazione (anche del 50%) per ogni fascia di reddito operando anche retroattivamente dal 2012 sino al 2016", affermano i consulenti legali di Aspes, Celeste Collovati e Alessandro Giovanni Milani...

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