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  • Immagine del redattoreAvvocato MILANI Alessandro Giovanni

Ricorso Pensioni "d'oro": la Consulta dichiara illegittima la durata di 5 anni


CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’: RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE PENSIONI COSI’ DETTE “D’ORO” - PENSIONI IL CUI AMMONTARE ANNUO SUPERA €.100.000,00= LORDI PER 5 ANNI CONSECUTIVI - OVVERO DAL 2019 AL 2023 - (EX ART 1 COMMI DA 261 A 269 DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018)


La legge n. 145 del 2018 all’art. 1 commi da 261 a 269 prevede l’applicazione di una percentuale di riduzione da applicare a ciascun pensionato che percepisca una pensione lorda superiore ad €.100.000,00= lordi annui, per ben 5 anni consecutivi. Tali percentuali di riduzione sono decrescenti all’aumentare dell’importo lordo di pensione, ma come sopra riportato vengono applicati per un lungo periodo 5 anni consecutivi.


La legge prevede questa decurtazione in prevalenza sui pensionati che percepiscono pensioni elevate e che sono andati in pensione con il calcolo misto (ovvero contributivo – retributivo).


L’avvocato Alessandro Giovanni Milani si occupa da diversi anni dell’argomento ed ha ravvisato in questa ultima circostanza alcuni profili per far dichiarare l’incostituzionalità della norma che prevede questa decurtazione.


Le ragioni in estrema sintesi:


1) la decurtazione così come prevista dalla legge, sembra evidenziare profili di incostituzionalità della stessa perché riguarda un periodo di tempo molto lungo di 5 anni.

L’applicazione di un siffatto prelievo non può durare per un periodo superiore a quello che è la previsione di bilancio dello stato ovvero 3 anni;


2) profili di incostituzionalità della Legge, si posso profilare riguardo all’art. 3 della Costituzione (ossia il principio di uguaglianza delle persone avanti alle Legge) infatti non si può trattare in maniera differenziata le persone che percepiscono pensioni elevate e in virtù del modo differente con cui sono andati in pensione: per essere più chiaro le persone andate in pensione con il sistema contributivo non sono soggette all’applicazione di tale Legge, mentre i pensionati che hanno avuto accesso al sistema pensionistico con il metodo misto (ovvero contributivo e retributivo) sono gli unici ad essere stati sottoposti a te le misura.


3) altro profilo di incostituzionalità della legge, può ravvisarsi dal fatto che tale norma debba essere eccezionale (e l’eccezionalità deve essere motivata) ed utilizzata per brevi periodi temporali, quindi non utilizzata di continuo e per più anni consecutivi.


4) l’ultimo, ma non meno importante profilo di incostituzionalità della norma è da ravvisarsi nel fatto che i medesimi soggetti (pensionati “d’oro” che percepiscono una pensione lorda superiore ad €.100.000,00=) sono i soli ad essere sottoposti a due misure, così dette eccezionali, contemporaneamente ovvero la riduzione percentuale dell’importo di pensione percepita per ben 5 anni consecutivi - 2019 al 2023 - (contributo di solidarietà ex art. 1 commi da 261 a 269 Legge 415/2018) e dalla riduzione percentuale della rivalutazione della pensione per ben tre anni consecutivi 2019 al 2021 (ex art. 1 comma 260 Legge 415/2018).

Quindi per semplificare, i pensionati d’oro vengono sottoposti nel medesimo periodo 2019 al 2021 a due misure diverse ed eccezionali, ma coincidenti nella finalità, ossia ridurre l’importo di pensione dovuto.


In merito alle ragioni descritte sopra, l'avvocato Alessandro Milani ha depositato numerosi ricorsi in tutta Italia al fine di vedere tutelato il diritto dei soggetti sottoposti a tale misura.


Il risultato che è derivato dalla presentazione del ricorso è che vi sono state più ordinanze di rimessione della questione alla Corte Costituzionale, in breve si riportano gli estremi delle stesse per chi volesse approfondire:


  • Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia del 17 ottobre 2019,

  • in un secondo momento con ordinanza del Tribunale di Milano n. 46 del 2020,

  • poi con ordinanza della Corte dei Conti del Lazio n. 75 del 2020

  • ed infine con ordinanza della Corte dei Conti della Sardegna n. 76 del 2020).


La Corte Costituzionale si è pronunciata in maniera definitiva sulla questione, con sentenza n. 234/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11.11.2020:


Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati "per la durata di cinque anni", anziché "per la durata di tre anni".
Tale durata è eccessiva rispetto all'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell'intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio” invece per il periodo 2019 al 2021 ritiene giustificata l’applicazione di tutte le norme eccezionali sopra riportate.

La parziale vittoria ha portato chiaramente a veder non applicata la riduzione percentuale della propria pensione, prevista dalla Legge sul contributo di solidarietà, per un periodo di 5 anni, ma limitato solo a 3 anni. Quindi i pensionati sono riusciti a far valere in parte il proprio diritto.


Il consiglio dell'avvocato Alessandro Milani e di tenerVi aggiornati sulla questione, nei prossimi anni, in quanto questo non sarà né il primo né l’ultimo episodio che vi toccherà direttamente.


Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito al ricorso presentato, potete contattarmi compilando il modulo che trovate nel sito alla pagina CONTATTI



Pensioni d’oro, la Consulta dichiara illegittima la durata del taglio approvato nel 2018 per chi prende più di 100mila euro annui




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