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Rivalutazione delle pensioni

Immagine del redattore: Avvocato MILANI Alessandro GiovanniAvvocato MILANI Alessandro Giovanni

Aggiornamento: 10 feb 2022

Cari lettori, Vi parlerò di un argomento dibattuto profusamente nell'ultimo periodo, la perequazione delle pensioni, cercando di evidenziare i fatti salienti di una materia molto complessa e gli elementi di diritto ad essa connessi.


L'art. 69 comma 1, della Legge 23.12.2000 n. 388 disciplina compiutamente la materia della perequazione delle pensioni. L'articolo in discussione prevede l'applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento e nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.


Il Governo Monti ha emanato il decreto legge n. 201/2011, meglio conosciuto come “Legge Salva Italia”, al cui art. 24 comma 25 ha disposto il blocco della perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 (a partire dal trattamento minimo lordo pari ad €.1.405,05=).


La Corte Costituzionale è ora intervenuta con la sentenza 70 del del 2015 e ha dichiarato incostituzionale l'art 24 comma 25 della Legge n. 201 del 2011, in quanto lo ha ritenuto lesivo dei "diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale e fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali a titolo esemplificativo: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)". Quest’ultimo diritto - afferma la sentenza -"è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost." così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici.


Più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo delle pensioni e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 316 del 5 ottobre - 3 novembre 2010.


Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all’art. 1, comma 19, della Legge 24.12..2007 n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione - secondo la citata sentenza n. 316 - "per il loro importo piuttosto elevato" presentavano "margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo".


Invece la sentenza n. 70/2015 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima - la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316 -. Inoltre, sempre secondo la sentenza n. 70/2015, sono stati "valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento" pensionistico.


La Corte nell'applicare al trattamento di quiescenza, o meglio retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato art 36 primo comma della Costituzione e nell'affiancarlo al principio di adeguatezza art 38 secondo comma della Costituzione ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l'intento di inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli ( sentenza n.208 del 2014 e 316 del 2010). Con la sentenza n. 26 del 1980 questa corte ha proposto una lettura sistematica degli art. 36 e 38 cost. con la finalità di riservare una particolare attenzione e protezione al lavoratore. Infatti la proporzionalità e l'adeguatezza non devono solo sussistere al momento del collocamento a riposo, ma vanno assicurate nel proseguo della vita in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta e all'inflazione.


Successivamente alla pronuncia della corte Costituzionale, il Consiglio dei Ministri del Governo Renzi ha approvato un decreto legge che in parziale esecuzione della sentenza della Corte, ha previsto per tutti i pensionati, che hanno subito un pregiudizio, l’erogazione dal 1° agosto di una somma “una tantum”, che varia da €.750,00= ad €.250,00=, a seconda della pensione percepita che viene ad essere inclusa in una fascia determinata. Nell'emanazione di questo decreto si ravvisa nuovamente una criticità di ordine costituzionale.

Il Governo, così facendo, non riconosce più il diritto alla perequazione delle pensioni. Tale diritto doveva equivalere ad un importo che, a seguito di calcoli complessi, doveva diventare parte integrante della pensione e quindi avrebbe dovuto essere sommato a quanto già percepito dal pensionato e che di anno in anno avrebbe dovuto subire ulteriori aumenti. Invece il decreto Renzi prevede solamente la corresponsione di un' importo “una tantum” che verrà accreditato di volta in volta a seconda dell'importo di pensione percepito e senza che questa somma resti parte integrante del proprio reddito.


Secondo quanto in precedenza esposto ritengo siano stati violati molteplici diritti e principi di ordine costituzionale. Per tale ragione si ritiene doveroso intraprendere un'azione legale nei confronti dell'Inps, affinché vengano tutelati i diritti di tutti i pensionati coinvolti dalla lesione, attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale del Lavoro o Corte dei Conti competente. Tale azione dovrà essere presentata avanti le competenti autorità in tempi celeri, in quanto non è vero che il diritto ad ottenere i ratei nel loro complesso si è prescritto il 31.12.2016. Infatti la prescrizione è di 5 anni e parte da ciascun rateo di perequazione non corrisposta, pertanto chi procedesse giudizialmente entro la fine di marzo 2017, perderebbe esclusivamente i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2012, mentre tutti i ratei restanti spetterebbero ancora e precisamente dall'aprile 2012 all'agosto 2015. Nella denegata ipotesi in cui la richiesta non venisse totalmente accolta si chiederà in via subordinata solamente i ratei dall'aprile 2012 al dicembre 2013 (in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015).


Per non dilungarmi ulteriormente facciamo altresì presente che tale diritto alla perequazione della pensione spetta ai trattamenti erogati dall'istituto nazionale INPS e ex INDAP ed anche alle pensioni integrative stipulate con società private. Il diritto alla perequazione è dovuto anche alle persone che percepiscono la reversibilità - in caso di morte del coniuge - in quanto le pensioni suddette fanno cumulo e possono rientrare nelle fasce stabilite dalla legge es (pensione INPS di €.800,00= + €.700,00= di pensione di reversibilità).


Per maggiori chiarimenti consiglio, vivamente, di leggere l'ordinanza n. 124/2016 del Tribunale di Milano, in cui il Giudice Dott. Perillo, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, ravvisando molteplici profili di incostituzionalità della Legge Renzi evidenziati nel nostro ricorso.


Si veda: Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Ordinanza Tribunale di Milano n.124 del 2016


LA PROCEDURA VIENE SUDDIVISA IN 2 FASI:

  1. reperimento di tutta la documentazione necessaria, consultazione della stessa ed invio della diffida all'INPS competente territorialmente e all'INPS sede legale, consegna della documentazione al consulente pensionistico per ottenere l'elaborato per ciascun pensionato ove sia indicato l'importo di rivalutazione della pensione non corrisposta;

  2. Redazione del ricorso, preparazione del fascicolo di causa e tutta l'attività che sarà necessaria sino alla pronuncia della sentenza di I° grado.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA':

  1. aver percepito la pensione entro l'anno 2011;

  2. percepire una pensione lorda superiore ad €.1.405,05= nell'anno 2011.

DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE:

  1. carta d'identità e codice fiscale (copia fronte retro);

  2. certificato di stato di famiglia (da richiedere presso il Comune di appartenenza) o autocertificazione sempre su modulo del Comune - compilazione dello stesso, data e firma dell'interessato;

  3. CUD dal 2012 (relativo ai redditi anno 2011) al 2017 (relativo ai redditi anno 2016);

  4. comunicazioni di accreditamento della pensione INPS - cedolini INPS – (si posso chiedere all'INPS territorialmente competente o si posso scaricare dal sito INPS – con il codice dispositivo INPS). Servono i mesi che indichiamo: 1) novembre e dicembre 2011, 2) il mese di gennaio per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 3) agosto 2015.


Nota bene

Si invita il lettore a prestare attenzione a tale articolo in quanto ritengo che i presupposti giuridici per procedere al recupero degli arretrati della perequazione ci siano, chiaramente solo la sentenza della Corte Costituzionale potrà riconoscere o non riconoscere il diritto in questione. Resta tuttavia chiaro che in precedenza la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, aveva già dichiarato l'incostituzionalità del blocco Monti Fornero per gli anni 2012 e 2013 ed il Governo Renzi non ha fatto altro che reintrodurre, anche retroattivamente, per gli anni 2012-2013 un ulteriore blocco delle pensioni, corrispondo ai pensionati non quanto realmente dovuto, ma importi decurtati dal 50%/70% per fasce di reddito.

Criticità

Nel giudizio, ogni pensionato avrà un conteggio degli arretrati di rivalutazione che gli spettano. I legali dell'INPS potrebbero eccepire l'esattezza di questi calcoli ed il Giudice potrebbe, uso il condizionale perché non è detto che avvenga, nominare un CTU - consulente tecnico d'ufficio terzo ed imparziale - che dovrà riformulare tale conteggi. Il costo del consulente sarà a carico dei pensionati, che dovranno corrisponder l'onorario del consulente ripartendolo pro-quota con gli altri aderenti alla procedura. Infatti si pensa di procedere a gruppi di 10 persone per ciascun ricorso. In caso di esito positivo della sentenza della Corte costituzionale sarà nostra cura chiedere al Giudice che tale costo ricada sull'INPS.

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