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  • Immagine del redattoreAvvocato MILANI Alessandro Giovanni

Il ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo è stato inviato per tutti gli aderenti

Di seguito riporto la principale violazione alla convenzione dei diritti dell'uomo di Strasburgo:


Art. 6 equo processo

La Corte di Strasburgo ha sempre condannato l’interferenza dello Stato in un procedimento in corso. Perché lo Stato non deve interrompere la corretta applicazione di una sentenza come nel caso di specie. E questo in rispetto di un principio fondamentale: il principio dell'equo processo, quello sancito dall'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo significa che quando si deve dare esecuzione ad una sentenza, Stato e cittadino si devono trovare sullo stesso piano. Pertanto il legislatore non può mettere in atto dispositivi destinati ad influenzare l'esito della controversia, quando la controversia medesima trova lo Stato direttamente od indirettamente interessato come nel caso di specie. Contro l’arbitraria intromissione dello Stato nei diritti garantiti dalla Convenzione Europea, la CEDU si è pronunciata più volte. Vi è un forte impegno della Corte Europea volto ad impedire che l’interferenza dello Stato, peraltro con leggi retroattive, renda inconsistenti le legittime aspettative degli interessati. Ciò nondimeno, il diritto all’esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 2015 è stato negato, così come conseguentemente è stato negato il diritto a far valere il proprio diritto alla perequazione, riconosciuto dalla stessa a favore di tutti i pensionati coinvolti. A negare detto diritto è stato lo Stato Italiano, parte del processo, che nemmeno 21 giorni dopo è intervento nuovamente sulla manovra dichiarata incostituzionale, esercitando il suo potere legislativo (Decreto legge poi convertito in legge) per modificare retroattivamente la norma illegittima, ciò a scapito del diritto riconosciuto “erga omnes” dalla sentenza ed in completa ingerenza del potere giurisdizionale. Per la precisione lo stato Italiano con La legge n. 109 del 2015, del 7 maggio 2015, modificava retroattivamente il meccanismo perequativo in vigore e non dava esecuzione alla precedente sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, del 10 marzo 2015. Inoltre, la sentenza n. 250/2017, costituisce una violazione della precedente sentenza n. 70/2015 inviolabile in quanto costituiva un "giudicato costituzionale" ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione. La Corte ha sempre affermato che, dopo una sua sentenza, il legislatore ha il divieto di rimettere mano alla legge dichiarata incostituzionale. E' il cosiddetto principio del “giudicato costituzionale”. Con la sentenza n 70 questo principio non è stato rispettato: prima il Governo Renzi/Padoan con il dl 65 e oggi la stessa Consulta con la sentenza n. 250/2017 hanno stravolto i principi fissati nella sentenza n. 70/2015, si vedano in tal senso la seguente giurisprudenza Cedu caso Koutepov e Anikeïenko c. Russia, e Youri Romanov c. Russia, del 25 ottobre 2005, conforme ai principi già affermati dalla Corte nelle sentenze Brumarescu c. Romania (GC, 28 ottobre 1999, ric. no 28342/95) e Sovtransavto Holding c.Ucraina (Camera, 25/07/2002, ric. n.48553/99). Utilizzando il suo potere legislativo, lo Stato italiano ha interferito nella esecuzione della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale. Anziché dare esecuzione alla medesima è intervenuto nel procedimento attuativo della sentenza stessa e ha cambiato le carte in tavola. Si può sostenere che con l’emanazione del Decreto 65/2015, vi sia stata infrazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in quanto lo Stato ha violato il principio della parità delle armi promulgando una legge retroattiva per influenzare l’esito dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti dai pensionati colpiti dal provvedimento di sospensione, si vedano in tal senso recenti sentenze della Corte dei Diritti dell’Uomo es. Stefanetti ed altri contro Italia, sentenza del 15/04/2014, n. 21838; caso Arras ed altri contro Italia del 14/02/2012 ricorso n. 17972/2007, caso M.C. e altri contro Italia, sez. 2, del 03/09/2013 n. 5376 ed infine si precisa che il diritto al giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo comprende, il diritto ad un Giudice e il diritto all’esecuzione del giudicato (Cedu, 19/03/1997, Hornsby contro Grecia; 18 novembre 2004 Zazanis contro Grecia e l’esecuzione di un giudicato non può essere indebitamente ritardata Cedu 18 novembre 2004 Zazanis contro Grecia).


Questa breve, ma esaustiva descrizione evidenzia una delle più significative violazioni ai principi sanciti nella Convenzione dei diritti dell'uomo di Strasburgo, ossia quella dell'equo processo.


Resto a disposizione di tutti i ricorrenti per eventuali chiarimenti ed aggiornamenti.


Saluto cordialmente


Abogado Alessandro Milani



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