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  • Immagine del redattoreAvvocato MILANI Alessandro Giovanni

Sinistro stradale: come comportarsi in caso di lesioni alle persone e danni materiali

Aggiornamento: 10 mag 2022


Sei stato vittima di un incidente stradale? Ecco come comportarsi in caso di sinistro stradale.


Vorrei fornirvi alcuni consigli utili in merito onde evitare errori che potrebbero compromettere l'iter procedurale allungando i tempi per ottenere la chiusura del sinistro.

Dopo aver subito un sinistro stradale e un danno materiale o fisico è normale trovarsi in uno stato di agitazione che non ci aiuta ad essere obiettivi e razionali nel gestire personalmente tutta la macchinosa procedura per richiedere e riuscire ad ottenere il giusto risarcimento del danno alla propria Compagnia Assicurativa o della controparte.



É necessario distinguere alcune situazioni in fatto:

In caso di danni materiali ai soli veicoli (quindi senza lesioni alle persone)


  • Vedere se ci sono contestazioni della controparte in ordine alla dinamica del sinistro. Se la controparte non volesse ammettere il suo torto nel sinistro, non spostate i veicoli, (salvo non creino reale intralcio ai soccorsi) e chiamate una pattuglia della polizia locale in modo da far redigere un verbale che rilevi lo stato dei luoghi. Inoltre se fosse possibile reperite i nominatavi e numeri di telefono di eventuali testimoni dello scontro.


  • Se non ci sono contestazioni in ordine alle modalità di scontro e la vostra controparte ammette spontaneamente la propria colpa nella causazione del sinistro. Dovrete compilare, attentamente, il modulo di constatazione amichevole. Vi ricordo di leggere ogni punto di quest’ultima e di inserire tutti i dati chiesti, per ciascuna persona, nella colonna opportuna. Dovrete indicare e distinguere il proprio veicolo o con la lettera A o con la lettera B. Infine dovrete inserire una breve descrizione del sinistro ed indicare di chi sia l’esclusiva responsabilità. Effettuerete un piccolo disegno della dinamica del sinistro contrassegnando il proprio veicolo come già evidenziato sopra ed indicherete quale parte della vettura è entrata in collisione con l’altra ed infine firmerete il modello di constatazione amichevole.

Come compilare il modulo CAI (constatazione amichevole di incidente)

  • Nome e cognome dei proprietari dei veicoli oggetto dello scontro;

  • Indicare il numero della polizza assicurativa dei rispettivi mezzi di trasporto e la Compagnia Assicurativa;

  • Indicare i propri recapiti di residenza e i numeri di telefono;

  • Descrivere in modo chiaro e semplice i fatti accaduti indicando quale veicolo e conducente ha la colpa esclusiva tra le parti coinvolte nella causazione del sinistro;

  • Riportare nell'apposito riquadro il disegno del sinistro indicando i veicoli con le lettere A, B, C, ecc.

  • Far firmare il modulo a entrambe le parti coinvolte e conservarne una copia ciascuno;


Date pronta comunicazione alla vostra compagnia assicurativa del sinistro ed inviate entro 3 giorni il modello CAI di constatazione amichevole.

Inviare a stretto giro una comunicazione di denuncia del sinistro allegando copia del modulo CAI, indirizzata alla sede legale della propria Compagnia Assicurativa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La Compagnia aprirà il sinistro attribuendogli un numero di riferimento. Dovrete relazionarvi con un perito dell’assicurazione, che dovrà visionare i danni riportati al veicolo, poi dopo avere redatto una perizia dovrete interloquire con il liquidatore della Compagnia, che avrà il compito di liquidare la posizione attribuendo il valore del risarcimento del danno, secondo determinate considerazioni che si vedranno caso per caso.

In queste posizioni, ove non ci siano contestazioni sulle modalità dello scontro e della relativa responsabilità, ritengo che possiate gestire personalmente la procedura burocratica, attenendovi strettamente a quanto sopra indicato.

Cosa fare nel caso di lesioni alle persone in misura lieve entro il 9% e per lesioni gravi oltre tale soglia?

In questi casi il mio consiglio spassionato è di affidarvi all’assistenza di un buon avvocato esperto in materia di sinistri stradali al fine di tutelarvi maggiormente nella corretta quantificazione e liquidazione del risarcimento del danno, non solo quello materiale, ma soprattutto nella corretta valutazione delle lesioni ed eventualmente del grado di invalidità personale.

Il RISARCIMENTO del DANNO


La legge prevede due forme di richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale:


Per l’appunto il D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni) ha introdotto due diverse procedure di risarcimento:

A) azione nei confronti del proprio assicuratore (Indennizzo diretto art. 149 comma 1 e 2 cod. ass.)

B) azione nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro (art. 144 cod. ass.)

QUANDO SI APPLICA LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ex art. 149 comma 1, 2 Codice delle Assicurazioni)

  • Devono essere coinvolti 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;

  • Dallo scontro devono essere derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti;

  • Vengono risarciti i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate dell'assicurato e del conducente e dei terzi trasportati fino al massimale minimo consentito;

  • Vengono risarcite le lesioni personali (non superiori al 9%) subite dal conducente, non responsabile del sinistro;

  • TALE PROCEDURA NON SI APPLICA IN CASO DI SINISTRI CHE COINVOLGONO VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO;

  • TALE PROCEDURA NON SI APPLICA QUANDO NEL SINISTRO SONO COINVOLTE MACCHINE AGRICOLE.

Per tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, si applicherà la richiesta di risarcimento del danno diretta alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro ex art 144 codice delle assicurazioni.

Contenuto della richiesta di RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 148 Codice delle Assicurazioni)

  • Dati completi degli aventi diritto al risarcimento;

  • Indicazione esatta del luogo, del giorno ed orario in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;

  • Descrizione chiara e dettagliata delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;

  • Indicazione dell'età e dell'attività del danneggiato, del suo reddito ed entità delle lesioni subite;

  • Dichiarazione resa dal danneggiato di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

  • In caso di lesioni, verbale del pronto soccorso da allegare alla presente richiesta di risarcimento.

Dove inviare la richiesta di risarcimento con RACCOMANDATA A.R.

  • Alla sede legale della propria compagnia Assicurativa in caso di indennizzo diretto (ex art.149 c. ass.)

  • Alla sede legale della compagnia Assicurativa del responsabile del sinistro (ex art. 144 c. ass.)

In quanto tempo l'assicurazione deve rispondere alla richiesta di risarcimento?

Ai sensi dell'art. 145 c. ass. dalla ricezione della raccomandata l'assicurazione deve formulare l'offerta di risarcimento entro

  • 60 giorni nei casi di danni solo alle cose

  • 30 giorni in caso di constatazione amichevole

  • 90 giorni nei casi di sinistri con danni a persone


CONSIGLI e ULTIME QUESTIONI PRATICHE

Dati questi primi spunti di riflessione, i professionisti dello Studio legale offrono un servizio di prima consulenza (valutazione in merito alla responsabilità delle parti nel sinistro).


Effettueranno una prima valutazione del sinistro - fase stragiudiziale - dopo aver esaminato la documentazione utile da voi procurata (a titolo esemplificativo: carta identità e codice fiscale e patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di constatazione amichevole, verbale della Polizia Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci sono in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.


La richiesta di risarcimento può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell’ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell’ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).


Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte.


Per questa fase è previsto:

  • Studio della documentazione reperita in precedenza;

  • Redazione della diffida ed invio della stessa;

  • Trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore.

Qualora l'assistito avesse riportato lesioni, il cliente dovrebbe sostenere un costo relativo alla perizia medica redatta da un consulente di parte affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano e che collabora da svariati anni con i professionisti dello studio.

Tale costo verrà poi rimborsato nel risarcimento dell'Assicurazione.


Per qualsiasi informazione, in ordine alla richiesta di consulenza o per alcune informazioni sui costi di detta procedura stragiudiziale, il professionista resta disponibile per qualsiasi chiarimento in merito: potete inviare anche una mail al seguente indirizzo: alessandromilani.lex@gmail.com




Studio legale: Viale Bianca Maria, 3 - 20122 Milano


Telefono: +39 339.8296492


COMPILATE IL FORM che trovate in fondo alla pagina per fissare un appuntamento, richiedere una consulenza, un'assistenza legale o per qualsiasi tematica in ambito civile e previdenziale


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